Norme qualità acqua i nuovi obblighi

Norme qualità acqua i nuovi obblighi

In attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 18 del 23/02/2023.

La norma è diretta a disciplinare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Gli obbiettivi così come indicati al comma 2 dell’art. 1 sono << la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al con­sumo umano>>.

Il decreto nell’art. 2 indica alcune definizioni utili a capire le responsabilità che derivano dalle violazioni per il mancato adempimento da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Per quanto attiene gli immobili, sia ad uso abitativo che commerciale, in cui si abbia un potenziale consumo di acqua per uso umano le definizioni più significative sono quelle di allacciamento idrico (comma 1 n. 2 lett. b) e gestore della distribuzione interna (comma 1 n. 2 lett. q).

L’allacciamento idrico è il tratto di tubazione che si innesta alla condotta idrica principale sino al punto di consegna all’utente finale. L’allacciamento idrico <<costitu­isce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile>>.

La responsabilità per proprietari e amministratori.

Dal punto di consegna la responsabilità della qualità dell’acqua fa capo al gestore della distribuzione interna. La responsabilità quindi, una volta superato il punto di consegna, passa al proprietario, all’amministratore condominiale o a qualsiasi soggetto che sia titolare del sistema idro-potabile di distribuzione in­terno.

E’ quindi evidente che è necessario definire con chiarezza e in modo certo il punto in cui l’acquedotto cessa di essere di proprietà del gestore esterno e diviene di proprietà del gestore interno.

Sul proprietario o gestore della condotta gravano degli obblighi generali (art. 4) molto gravosi e costosi sia con riferimento alla qualità e salubrità dell’acqua che alle eventuali perdite assegnando al ministero due anni di tempo per elaborare piani di riduzione delle stesse.

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