
OGGETTO: Pianificazione di Protezione Civile – Adempimenti di amministratori, proprietari o conduttori di stabili in caso di formazione di ghiaccio e/o in caso di precipitazioni nevose con attecchimento al suolo ai sensi dei vigenti “Regolamento Polizia Urbana” e “Regolamento per l’Igiene del Suolo e dell’Abitato” del Comune di Genova
Si fa riferimento alle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, tra cui la diffusione della cultura di protezione civile, che riveste un carattere strategico e imprescindibile del Sistema di Protezione Civile a tutti i livelli territoriali e che rafforza il ruolo attivo dei cittadini al fine di concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile.
In tale contesto, la Protezione Civile del Comune di Genova definisce e programma annualmente campagne informative rivolte alla cittadinanza, allo scopo di diffondere la conoscenza delle norme comportamentali di autoprotezione e di richiamare le vigenti norme e regolamenti comunali.
In particolare, si ricorda che, in caso di precipitazioni nevose con attecchimento al suolo e/o formazione di ghiaccio, il “Regolamento di Polizia Urbana”, all’art.25 (Neve e ghiaccio) stabilisce:
1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico; qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfettostato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano sopra luoghi abitati o aperti al pubblico. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisionali opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per la rimozione della neve. In tempo di gelo, a cura degli stessi, deve essere provveduto allo spargimento di segatura o sabbia sui luoghi predetti, in modo da impedire lo sdrucciolamento.
8. I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, debbono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti lefacciate dell’edificio, durante tali operazioni disgombero della neve dal suolo pubblico devono limitare gli ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
Qualora ciò non sìa possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo idoneo l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela.
9. I veicoli, in caso diforte nevicata o gelo, quando, a causa di questi eventi meteorologici avversì, le strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l’uso d’obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici perla marcia su neve o ghiaccio, 0, in alternativa, utilizzare i dispositivi o mezzi antisdrucciolevoli omologati, evitando così di
procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell’ipotesì in cui non riescano più a circolare, i veicoli non dovranno essere abbandonati dai conducenti /proprietari che sì prodigheranno per collocarli, se non sono disponibili i parcheggi vicini, ai margini della carreggiata, per non intralciare l’opera degli sgombraneve e/o spargisale. I veicoli non dovranno comunque ostruire, anche minimamente, l’entrata / uscita dei depositi di sale /sabbia, e dei mezzi sgombraneve e/o spargisale, anche se sì tratta di depositi temporanei.
L’articolo stesso riporta le sanzioni previste in caso di violazioni a quanto sopra.
Si ricorda inoltre il “Regolamento per l’Igiene del Suolo e dell’Abitato” che all’art.7 sancisce: I proprietari degli edificifronteggianti le strade pubbliche, o soggette ad uso pubblico, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia ed all’immediato sgombro della neve e delghiaccio nel tratto di marciapiede o porticato che trovasì lungo la facciata edilati dell’edificio stesso e delle sue dipendenze (distacchi, giardini, ecc.).
Alla luce di quanto espresso, siete invitati ad adottare per quanto di competenza ogni possibile iniziativa volta alla diffusione della conoscenza delle regole sopradescritte e delle norme di autoprotezione, consultabili sul sìto del Comune di Genova al link
https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/rischio-nivologico-neve
Cogliendo l’occasione sì porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Protezione Civile
Ing. Irene Marras
